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Libri, Autografi e Stampe

mercoledì 18 novembre 2020, ore 10:30 • Roma

399

Reati sessuali - Manoscritti

Trurpia [Turpia], 1700

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Informazioni

Insieme di 108 carte sciolte, perlopiù misuranti 210 x 290 mm, scritte su 176 pagine da varie mani, conservate in moderno astuccio di tela rossa, tutte databili al secolo XVIII. Circa la provenienza, così si legge sulla prima carta: Ms. che fu ereditato da Don Fort. Federici con altri ms. dopo la morte di Don Daniele Francesconi. Fortunato Federici (Esino, Brescia 1778 - Padova 1842) fu abate cassinese e dal 1836 Direttore della Biblioteca Universitaria di Padova. Daniele Francesconi (Belvedere di Cordignano, Treviso 1761 - Padova 1835), fu Professore e Bibliotecari dell'Universitaria di Padova dal 1805.

Note Specialistiche

Curioso e documentato zibaldone settecentesco che raccoglie notizie, in forma succinta, ma talvolta con trascrizione completa, desunte perlopiù dalle Magistrature del Consiglio dei Dieci, Consiglio dei Quaranta, Maggior Consiglio e Pregadi, tutte in materia di: Sodomia, Meretrici, Donne impudiche, Nobili veneziani che sposarono meretrici, Stupro, Lascivia, Incesto, Adulterio, Unioni di femmine, Uxoricidio, Bigamia, Ratto di fanciulle etc. con sentenze di condanna, anche capitale (vedi il caso dei sodomiti, fra le due colonne di Piazza San Marco, testa mozzata e corpo bruciato), o di assoluzioni di delitti d'onore etc. 
Si parte dalla prima carta, che contiene una dissertazione sul Morbo venereo (ovvero la sifilide) e si arriva all'ultima, riguardante il divieto di matrimonio per una fanciulla sotto i sette anni. In mezzo una vasta casistica di reati a sfondo sessuale, osservati alla luce del diritto veneziano, e analizzati nelle loro varie implicazioni, seguendo i diversi casi. Colpisce come nel caso di stupro, gli Statuta veneta prevedessero già dal 1195, per il colpevole non in grado di risarcire la vittima in otto giorni, secondo quanto pattuito dai Zudesi (giudici), l'accecamento. Altrettanto severe le pene in caso di sodomia, mentre di contro erano condonate le donne adultere sposate a mariti impotenti; così come in una lettera del 1697 al Capitano di Bergamo traspare la possibilità di "unioni di Femine" previa "permissione", una concessione di assoluta modernità. Dai casi elencati emerge un'attenzione scrupolosa alla violenza nei confronti delle donne, sia che avvenga al di fuori dell'ambito matrimoniale o tra le mura domestiche. Così come altrettanto stigmatizzata è la violenza sodomita verso i fanciulli, cui viene riservata la pena peggiore. 
La Repubblica Veneta dimostra anche in questa materia un'apertura giuridica e una sensibilità sociale non indifferente, segno di una società libera che però sapeva regolamentare certa materia ed adottare pene adeguate per i diversi reati, volte sovente a tutelare con decisione i diritti dei più deboli.     

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