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Note Specialistiche
Si parte dalla prima carta, che contiene una dissertazione sul Morbo venereo (ovvero la sifilide) e si arriva all'ultima, riguardante il divieto di matrimonio per una fanciulla sotto i sette anni. In mezzo una vasta casistica di reati a sfondo sessuale, osservati alla luce del diritto veneziano, e analizzati nelle loro varie implicazioni, seguendo i diversi casi. Colpisce come nel caso di stupro, gli Statuta veneta prevedessero già dal 1195, per il colpevole non in grado di risarcire la vittima in otto giorni, secondo quanto pattuito dai Zudesi (giudici), l'accecamento. Altrettanto severe le pene in caso di sodomia, mentre di contro erano condonate le donne adultere sposate a mariti impotenti; così come in una lettera del 1697 al Capitano di Bergamo traspare la possibilità di "unioni di Femine" previa "permissione", una concessione di assoluta modernità. Dai casi elencati emerge un'attenzione scrupolosa alla violenza nei confronti delle donne, sia che avvenga al di fuori dell'ambito matrimoniale o tra le mura domestiche. Così come altrettanto stigmatizzata è la violenza sodomita verso i fanciulli, cui viene riservata la pena peggiore.
La Repubblica Veneta dimostra anche in questa materia un'apertura giuridica e una sensibilità sociale non indifferente, segno di una società libera che però sapeva regolamentare certa materia ed adottare pene adeguate per i diversi reati, volte sovente a tutelare con decisione i diritti dei più deboli.